Art. 14.
(Trattamento di sostegno
per i condannati e gli indagati).

      1. I condannati per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti possono essere organizzati all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati.
      2. Ogni indagato per i reati di cui al comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo comma.
      3. La sottoposizione volontaria ai trattamenti di riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è valutata dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis del codice penale, nonché al fine della concessione dei benefìci di cui agli articoli 30, 47 e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

 

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